domenica 16 dicembre 2007
Chi l'ha visto?
Riporto qui di seguito un tratto della comunicazione dello Sna in merito al Regolamento Isvap n. 9.
Certamente è solo una mia osservazione ma non vedo menzionata la locuzione
"sub-agente"
"è riservato l’uso, nella ragione o denominazione sociale e in qualsiasi comunicazione al pubblico, delle parole o delle locuzioni indicate nell’art. 308, comma 2, del Codice delle Assicurazione (vale a dire: “intermediario di assicurazione, intermediario di riassicurazione, produttore di assicurazione, agente di assicurazione, broker, mediatore di assicurazione, mediatore di assicurazione, produttore diretto di assicurazione, perito di assicurazione”).
è una dimenticanza del legislatore o dovremo incominciare da subito a cambiare nome anche ai nostri benamati sub-agenti per non incorrere in quell'abuso di denominazione assicurativa che da codice viene punito con sanzione amministrativa da duemila a ventimila euro.
A tutti voi buone riflessioni
Angela Occhipinti
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